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I confini tra l'art. 18 e l'art. 13  significa che questo forum è moderato; i nuovi post vengono revisionati prima della pubblicazione.
C'è ancora oggi molta confusione nella comprensione dei confini tra l'art. 18 D.Lgs 286/98 e l'art. 13 L 228/03, tanto sotto il profilo della diversa modalità di realizzazione dei programmi quanto sotto quello del target cui i rispettivi progetti si rivolgono. L’art. 18 fa riferimento ai reati di cui all'art. 3 L. 75/58 (sfruttamento della prostituzione e reati connessi) e art. 380 c.p.p. (reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza) ma contiene anche una clausola generale, prevedendo che l’istituto si applichi ogni volta in cui “siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento”; di conseguenza tale norma è suscettibile di applicarsi a tutte le forme di sfruttamento, sessuale e non, anche a quelle che non sono riconducibili a ipotesi di reato previste dal codice penale, quale ad esempio il grave sfruttamento in ambito lavorativo. Si potranno realizzare i programmi ai sensi dell'art. 13 quando invece si ritenga che il soggetto sia stato vittima di una vicenda di notevole gravità, tale da essere ricondotta ai reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.) o di tratta (601 c.p.). L' art. 18 e l'art. 13, in definitiva, stanno tra di loro in un rapporto di gradualità relativamente alla gravità della condotta alla base della vicenda di sfruttamento.
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I cittadini comunitari vittime di tratta  significa che questo forum è moderato; i nuovi post vengono revisionati prima della pubblicazione.
A seguito dell'ingresso in UE di alcuni paesi, tra cui in particolare la Romania, e la nuova previsione del comma 6bis dell’art. 18, che prevede che la disposizione si applichi anche ai cittadini comunitari in situazione di pericolo, si sono verificati alcuni problemi relativi al diritto di soggiorno e all'iscrizione al servizio sanitario nazionale. Per quest'ultimo aspetto la circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 ha previsto che “le donne soggette a tratta” ammesse in programmi di assistenza e integrazione sociale previsti dall'art. 18, possano iscriversi al SSN, previa presentazione di “un'attestazione rilasciata dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente o associazione che gestisce il programma di assistenza e integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma”. Relativamente al diritto al soggiorno, in attesa della circolare del Ministero dell'Interno, di prossima emanazione, non sono invece ancora chiare le condizioni richieste per ottenere dal Comune di residenza l'iscrizione anagrafica dell'interessato, con la conseguenza che vi è una prassi disomogenea nel territorio. Allo stato, per le persone accolte nei progetti di protezione, deve comunque ritenersi applicabile l' art. 7 lett. b) del D.Lgs. 30/07, che prevede la possibilità di iscrizione anagrafica, anche in assenza di attività lavorativa, previa dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dello Stato.
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